Cassazione Civile 11186/2001: Esclusione dell'effetto sanante dell'art.2378 cod.civ.nei casi di deliberazione inesistente per vizio di convocazione

La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, sicchè il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta, con conseguente esclusione dell'effetto sanante che l'art.2378 attribuisce alla deliberazione successiva avente valenza giuridica di ratifica - rinnovazione.

Commento

Un ulteriore passo verso il riconoscimento della disputata categoria giuridica dell' "inesistenza" come vizio tanto radicale da superare, quanto a gravità, la stessa nullità. Nella fattispecie tale è stata reputata la deliberazione assembleare adottata pure in esito ad una convocazione viziata. Ne segue l'impossibilità di fare applicazione dell'art.2378 cod.civ., fruibile soltanto nell'ipotesi di delibera nulla e non già inesistente.

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