Cassazione Civile, 2002/6728. Cauzione fideiussoria

La cosiddetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest'ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante - beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti.

Commento

Qual è l'effetto dell'apposizione della clausola "a prima richiesta" ad una fidejussione assicurativa? Secondo la S.C. si determinerebbe l'inoperatività delle eccezioni opponibili dal garante al beneficiario fondate sul rapporto principale, permanendo unicamente la praticabilità delle eccezioni relative al rapporto tra garante e creditore beneficiario, tra le quali quella di compensazione. La portata della decisione è logicamente supportata dalla costruzione del negozio autonomo di garanzia, per l'appunto del tutto svincolato dal rapporto debitorio preesistente.

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