Cass.Civ., sez.III, n. 11561/2003. Applicazione dell'art. 999 c.c. al contratto di locazione concluso dall'usufruttuario.

L'articolo 999 cod.civ, a norma del quale le locazioni, concluse dall'usufruttuario e in corso alla data di cessazione dell'usufrutto, sono opponibili al proprietario, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata a data certa anteriore, non è stato implicitamente abrogato dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, che non disciplina, anche alle condizioni di forma e di sostanza, richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario.

Commento

La pronunzia sancisce la prevalenza della regola del codice posta dall'art.999 cod.civ. rispetto alla normativa speciale di cui alla l. 203/82.

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