Cass. civ. n.12230/02. Buona fede e accessione invertita

Il requisito della buona fede del costruttore, ai fini della declaratoria dell'accessione invertita ex art. 938 cod. civ. , deve sussistere solo nel momento iniziale, in cui nell'effettuare la costruzione di un edificio il costruttore operi inconsapevolmente lo sconfinamento sul fondo altrui, laddove non è richiesto che persista oltre tale momento, né tanto meno fino al completamento dell'opera.

Commento

Rilevante precisazione circa la consistenza dell'elemento soggettivo della buona fede del costruttore nella fattispecie acquisitiva di cui all'art. 938 cod.civ.. Essa, intesa snon soltanto come ignoranza, mancanza di consapevolezza di operare lo sconfinamento del fondo altrui con parte della edificazione, bensì anche come ragionevole opinione di essere il proprietario del terreno ove si viene ad edificare, deve infatti sussistere nel momento in cui detto sconfinamento interviene. Irrilevante è l'intervenuta successiva consapevolezza della violazione oltre tale momento.

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