Cass. Civ., sez.II, n. 8830/2003. Sulla natura giuridica del diritto di ciascun condomino a godere del bene comune.
Negli edifici divisi per piani il godimento delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, può attuarsi anche mediante l'imposizione su queste parti di veri e propri pesi a beneficio delle unità immobiliari; di pesi che, astrattamente considerati, darebbero luogo al sorgere di una relazione tra le cose che presenti la connotazione della servitù. Ma fino a che i partecipanti utilizzano le parti comuni accessorie secondo la usuale destinazione specifica a vantaggio delle unità immobiliari non può certamente parlarsi di imposizione di servitù sulle cose comuni, posto che l'utilizzazione e il relativo potere si giustificano con il diritto di condominio.