Cass. Civ., Sez. III, n. 21495/2005. Rilevanza del fatto impeditivo di cui all'art. 2935 c.c..

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Commento

La S.C. ribadisce il proprio costante orientamento inteso ad individuare esclusivamente nei fattori eziologici aventi specifica qualificazione giuridica quegli impedimenti che valgono a configurare la situazione di impossibilità a far valere il diritto che risulta precludere l'operatività della prescrizione. Cfr. in senso analogo Cass. Civ., Sez.I, 4235/96.

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