Cass. Civ., sez.II, n.642/2003. Lastrico solare: regime delle spese.

In caso di condominio, il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva, di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile solo a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 del Cc. Deriva, da quanto precede, pertanto, che il condominio risponde, quale custode ai sensi dell'art.2051 del Cc, dei danni derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione di detto lastrico.





Commento

In tema di lastrico solare utilizzato esclusivamente da uno dei condomini, al criterio del riparto di spesa di cui all'art. 1126 cod.civ. si aggiunge la considerazione della responsabilità del condominio quale custode ex art. 2051 cod.civ. per l'eventuale difettosa manutenzione.

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