Cass. Civ., sez. Unite, n. 16794/2007. Pagamento dell'indennità e diritto di sopraelevazione.

L'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c., è dovuta, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l'ultimo piano, indipendentemente dall'entità dell'innalzamento stesso. Quel che conta è che vi sta stato un aumento della superficie e della volumetria, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato.

Commento

Secondo la S.C. il presupposto affinchè risulti dovuta l'indennità di cui all'art.1127 cod.civ. è rappresentato dall'intervenuta realizzazione, ad opera del proprietario dell'ultimo piano, di un qualsiasi incremento di superficie o di volumetria fruibile da parte di costui, in maniera del tutto indipendente da qualsiasi innalzamento dell'altezza complessiva dell'edificio. Per converso risulta inapplicabile la norma in esame (e per l'effetto non dovuta l'indennità) nell'ipotesi in cui le modificazioni si sostanzino nella semplice esecuzione di opere interne, nel rispetto delle originarie e preesistenti strutture, senza alterazione della copertura del corpo di fabbrica.
In concreto diviene applicabile l'art.1127 nelle ipotesi che seguono:
a) innalzamento anche minimo delle mura perimetrali;
b) modificazione della pendenza del tetto, quand'anche l'altezza al colmo rimanga identica;
c) ampliamento della superficie fruibile con estensione della copertura.

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