Cass. Civ., Sez. III, n. 5444/2006. Doveri di informazione del medico.

La correttezza o meno del trattamento sanitario non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione dì assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso.

L'obbligo del consenso informato è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario.


Commento

Il diritto al consenso informato, a carico del sanitario, si pone come obbligazione del tutto difforme rispetto a quella della prestazione medica. Il vero nodo problematico è quello afferente all'aspetto risarcitorio, dal momento che il danno risulta tale con riferimento a quegli esiti negativi del trattamento sanitario che, se conosciuti prima, avrebbero quantomeno posto il paziente in grado di assumere consapevoli decisioni circa l'eventuale peggioramento della propria salute.

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