Cass. Civ., sez. III, n. 10821/2204. Necessità della prova concreta del danno ai fini dell' applicazione dell'art. 1226 c.c.

L' applicabilità dell' art. 1226 del Cc, per il quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è valutato dal giudice in via equitativa, presuppone la prova in concreto dell' esistenza del danno, giacchè la norma non esonera la parte dal fornire elementi probatori, circa la sussistenza del danno. (Nella specie in cui l'attore, proprietario di un'imbarcazione da diporto, non aveva potuto disporre, per fatto del convenuto, di questa per due stagioni, il giudice aveva rigettato la domanda di danni per non aver provato l'attore di avere fatto ricorso all'uso di altra imbarcazione. In applicazione del principio sopra esposto la Suprema corte ha confermato una tale statuizione).

Commento

L'attivazione del criterio di cui all'art. 1226 cod.civ. postula comunque il raggiungimento della prova della sussistenza del pregiudizio subito, valendo unicamente a supplire, per il tramite della valutazione discrezionale del giudicante, le difficoltà di stabilire con sicurezza l'esatto ammontare di esso.

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