Cass. Civ., Sez. II,n. 6516/2003. Individuazione dell' oggetto della compravendita.

Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto sia determinato, ovvero determinabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto (pertanto documentabili e non estrinseci all'atto), dovendosi ravvisare il requisito della determinatezza o della determinabilità nell'inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente conducente al fine e idonei a non lasciare margine di dubbio sull'identità del suddetto immobile. Deriva, da quanto precede, pertanto, che al detto fine non può invocarsi un documento estraneo al contratto (nella specie: licenza di costruzione) il quale, in quanto estrinseco al contratto, non può supplire alle evidenziate carenze in ordine all'individuazione dell'oggetto della compravendita.

Commento

La pronunzia solleva un problema di determinabilità dell'oggetto del contratto: nell'ipotesi di indicazioni tali da non consentire una univoca identificazione di quanto compravenduto, non giova il successivo riferimento ad un documento estraneo all'atto, quale la licenza di costruzione. Il problema pare essere estraneo a quello della ammissibilità della relatio formale, riguardando unicamente i requisiti alla cui stregua valutare la determinabilità di cui all'art. 1346 cod.civ..

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