Cass. Civ., sez. II, n. 6449/2008. Presupposti dell'azione di rescissione in caso di divisione fatta dal testatore.

In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astratta-mente attribuite dal testatore.

Commento

Il vittorioso esperimento dello specifico rimedio di cui all'art.763 cod.civ. ha quale presupposto la possibilità di operare una comparazione tra la pars quota indicata dal testatore ed il valore dei beni concretamente da costui assegnati.

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