Cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, susseguente avviso di accertamento. legittimazione a presentare ricorso. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 20752 del 4 settembre 2017)

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell'ente avverso un avviso di accertamento successivo a detta cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, sebbene l'atto di accertamento non possa essere dichiarato legittimo in virtù dell'art. 28, co. 4, del D. Lgs. n. 175/2014, poiché tale norma indica l'ultrattività della società estinta per gli atti di accertamento, riscossione e contenzioso solo quando l'ente si è estinto dopo il 13 dicembre 2014.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale valenza possiede l'art.28 del d.lgs. 2014/175 che prevede la possibilità, per cinque anni a far tempo dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, di stare in giudizio? Secondo la S.C. la valenza della norma, di carattere sostanziale, è novativa e non interpretativa. Ne segue che essa possa essere applicata a fattispecie successive alla sua entrata in vigore (dunque a far tempo dal 13 dicembre 2014) e non a quelle precedenti. Giova osservare, tra l'altro, come il detto differimento opera nei soli confronti della amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione.

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