Tra gli interpreti si pensa praticabile il ricorso all'applicazione analogica dell'art.
526 cod.civ. , dettato in tema di rinunzia all'eredità, alla rinunzia ( rectius : rifiuto) al legato. Così quest'ultima sarà impugnabile se posta in essere in esito all'esplicazione di
violenza psichica ovvero di dolo nota1. Parimenti rilevante sarebbe
l'errore ostativo, la cui ricorrenza elimina radicalmente la volontà del dichiarante
nota2.
Al contrario ininfluente si paleserà
l'errore vizio in cui sia incorso il legatario rinunziante. Da segnalare tuttavia la divergente opinione di chi reputa rilevante l'errore che sia caduto
sull'identità del legato nota3.
Note
nota1
Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.115.
top1nota
nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.635.
top2nota3
Così Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1997, p.257; contra Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.19.
top3Bibliografia
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
- PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997