Rinunzia al legato



Ai sensi dell'art. 649 cod.civ. il legato si acquista senza accettazione da parte del beneficiato, il quale tuttavia ha la facoltà di rinunziarvi.

L'automaticità dell'acquisto del legato sollecita una particolare attenzione in relazione alla consistenza ed alla natura giuridica della rinunzia a conseguirne i benefici. Quest'ultima si pone come atto negoziale unilaterale non recettizio, in forza del quale viene abbandonato, dismesso, un diritto che era già entrato nella sfera giuridica del rinunziante nota1. In conseguenza della rinunzia al legato il beneficio viene eliminato a far tempo dall'apertura della successione ed il legatario si considera retroattivamente come se mai fosse stato tale nota2 .

Secondo l'opinione della più recente dottrina si tratterebbe di una fattispecie di rifiuto nota3. In conseguenza della rinunzia al legato, infatti, si determina il ritorno del diritto, oggetto della disposizione a titolo particolare, nella sfera giuridica dell'erede o della massa ereditaria (intesa come compendio in attesa che la vocazione ereditaria prenda corpo). E' salvo il caso del legato in sostituzione di legittima, stante la propria peculiare struttura giuridica nota4 .

Secondo la tesi tradizionale nota5 , invece, pur riconoscendosi la retroattività dell'eliminazione degli effetti di un acquisto già verificatosi, la rinunzia al legato costituirebbe pur sempre una rinunzia abdicativa in senso proprio, come sarebbe provato dalla rilevanza e dagli effetti dell'accrescimento tra collegatari (art. 675 cod.civ.), pari rispetto a quello dell'accrescimento tra coeredi (art. 674 cod.civ.). Tuttavia, in relazione alla dinamica giuridica, notevole è la differenza tra rinunzia al legato e rinunzia all'eredità. La prima elimina retroattivamente un acquisto già efficace, la seconda elimina la possibilità di conseguire un acquisto che sarebbe intervenuto soltanto all'esito dell'accettazione. La prima determina in via diretta il ritorno del diritto oggetto del legato nella sfera dell'erede o della eredità, la seconda determina soltanto in via indiretta o mediata l'indirizzarsi della delazione ai chiamati in sostituzione o in subordine nota6 .

A differenza di quanto è disposto in materia di rinunzia all'eredità (art. 519 cod.civ.), per la rinunzia al legato non è prevista alcuna forma particolare . Il punto sarà oggetto di trattazione specifica.

Il diritto di rinunciare al legato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. In ogni caso è stato sottolineato come esso sia in qualche modo precluso ogniqualvolta il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto su quanto oggetto dell'attribuzione, ad esempio godendo del bene legato (Cass. Civ., Sez. II, 20711/2013). Una volontà dismissiva susseguente risulterebbe pertanto inefficace.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.585.
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nota2

Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.11.
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nota3

Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, p.3.
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nota4

Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p.174.
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nota5

Pugliatti, Dell'istituzione di erede e dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.544.
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nota6

Analoghe considerazioni si trovano in Macioce, voce Rinunzia, in Enc.Giur.Treccani, p.4.
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Bibliografia

  • BENEDETTI, Dal contratto all'negozio unilaterale, Milano, 1969
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960
  • MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir.
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PUGLIATTI, Dell'istituzione di erede e dei legati, Firenze, Comm.cod.civ. a cura di D'Amelio-Finzi, 1941

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