Revoca della rinunzia al legato



Pare non sia possibile configurare una revoca della rinunzia al legato parallela rispetto alla figura di cui all'art. 525 cod.civ. , disposizione non certo regolare. Deve essere messa a fuoco, sotto questo profilo, la peculiare operatività della revoca della rinunzia all'eredità che in tanto ha modo di produrre i propri effetti, in quanto nessun altro chiamato in subordine abbia accettato. La revoca della rinunzia di cui all'art. 525 cod.civ. si sostanzia nella possibilità di porre in essere una accettazione tardiva. La stessa cosa non si può certo dire per l'eventuale revoca della rinunzia al legato. Poichè quest'ultimo viene acquisito, seppur provvisoriamente, al patrimonio del legatario in via immediata, la rinunzia (meglio qualificabile come rifiuto) consiste nel respingere il diritto già attribuito al legatario. Ne segue la liberazione dell'onerato ovvero l'acquisizione automatica del diritto in capo al legatario in subordine o al legatario in accrescimento o ancora a vantaggio dell'onerato nota1. L'eventuale revoca della rinunzia non potrebbe dunque non pregiudicare i diritti di costoro (determinando, ad esempio, la reviviscenza dell'obbligo in capo all'erede onerato), esito interpretativo che non pare ammissibile, in difetto di esplicite indicazioni normative in tal senso nota2.

Note

nota1

Trabucchi, voce Legato, in N.mo Dig.it., p.616; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.17; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.526.
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nota2

Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.190; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.106. Così anche Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.206, che sostiene l'eccezionalità della norma prevista in tema di eredità. Si ritiene inoltre che il legislatore, il quale pure ha inteso favorire la accettazione dell'eredità per assicurare continuità ai rapporti giuridici del de cuius, non ha ravvisato eguale preoccupazione nei confronti delle disposizioni a titolo particolare, data la loro minore rilevanza sociale (così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.464).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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