Rinunzia al legato: apponibilità del termine e della condizione, ammissibilità di una rinunzia parziale



Non è pacifico se alla rinunzia al legato (art.649 cod.civ. ) possa venire apposto un termine, una clausola condizionale, infine se sia ammissibile una rinunzia parziale. Anzitutto occorre rimarcare la peculiare natura della rinunzia al legato, meglio qualificabile come rifiuto, atto inteso a respingere (con efficacia retroattiva) un'attribuzione conseguita in via solo provvisoria e non a dismettere un diritto con effetti ex nunc (come accade per la rinunzia in senso proprio).

In senso negativo v'è chi reputa al riguardo applicabile in via analogica l'art.520 cod.civ. , norma a mente della quale la rinunzia all'eredità effettuata a termine, sotto condizione, ovvero parziale è nulla nota1. Per la soluzione affermativa si esprime chi ha osservato da un lato come la legge sia al riguardo silente, dall'altro come la ratio dell'art.520 cod.civ. sia assolutamente divergente. Il divieto di apposizione di termine o di condizione all'accettazione di eredità, come quello di una accettazione parziale, si giustifica in base all'esigenza che l'erede si ponga definitivamente, anche a tutela dei terzi, quale prosecutore della personalità del de cuius, assicurando la continuità dei rapporti già facenti capo a costui. Tali motivazioni non potrebbero essere reiterate con riferimento alla rinunzia al legato, dato il carattere particolare e limitato della successione che viene ad instaurarsi nota2.

E' invero preferibile separare nettamente le questioni. Se effettivamente non sembra vi siano particolari divieti in ordine all'apposizione di elementi accidentali quali termine e condizione alla rinunzia al legato, ciò che comunque salvaguarda l'unitarietà della disposizione testamentaria nota3, quanto ad efficacia, la stessa cosa non si può dire per una rinunzia parziale. Non tanto è ravvisabile un divieto in ordine alla stessa, quanto una vera e propria impossibilità logica di conseguirla. Se Tizio, al quale è stata legata la proprietà di una palazzina di tre appartamenti, intende conseguirne uno soltanto, dovrà anzitutto appropriarsi del legato, indi disporre in via dei due appartamenti rinunziandovi. L'atto susseguente dovrà qualificarsi come avente natura traslativa (non già abdicativa) e avrà quale termine di riferimento parte dei beni legati e non parte del legato nota4.

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Note

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Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, MIlano, 1964, p.108; Giordano Mondello, voce Legato, in Enc.dir., p.745; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.16; Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.635.
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nota2

Così Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.526. Nel senso della validità della rinunzia al legato parziale ovvero sottoposta a termine o a condizione, stante il carattere meramente patrimoniale del legato, anche Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.462.
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nota3

Pur dovendosi rilevare come proprio il riferimento alla volontà testamentaria fonderebbe l'opinione di chi (Masi, op.cit., p.16) reputa nulla la rinunzia al legato condizionata ovvero a termine sulla scorta della incongruenza di essa rispetto all'osservanza delle ultime volontà del de cuius. In altre parole prendere o lasciare: al legatario non rimarrebbe altro se non uniformarsi ai voleri del defunto o respingere il beneficio. Altre soluzioni equivarrebbero a distorcere le volontà testamentarie, introducendo arbitrarie immotazioni.
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nota4

Così Trabucchi, voce Legato, in N.mo Dig.it., pp.616 e ss..
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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