Rinunzia al legato e vizi della volontà



Tra gli interpreti si pensa praticabile il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 526 cod.civ. , dettato in tema di rinunzia all'eredità, alla rinunzia ( rectius : rifiuto) al legato. Così quest'ultima sarà impugnabile se posta in essere in esito all'esplicazione di violenza psichica ovvero di dolo nota1. Parimenti rilevante sarebbe l'errore ostativo, la cui ricorrenza elimina radicalmente la volontà del dichiarante nota2.

Al contrario ininfluente si paleserà l'errore vizio in cui sia incorso il legatario rinunziante. Da segnalare tuttavia la divergente opinione di chi reputa rilevante l'errore che sia caduto sull'identità del legato nota3.

Note

nota1

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.115.
top1

nota

nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.635.
top2

nota3

Così Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1997, p.257; contra Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.19.
top3

Bibliografia

  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rinunzia al legato e vizi della volontà"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti