Oggetto e contenuto del rapporto e della relazione giuridica



E' definibile come oggetto del rapporto giuridico o della relazione giuridica, il bene, materiale o immateriale, su cui cade l'interesse umano coinvolto nel rapporto o nella relazione e costituente l'elemento di riferimento della tutela accordata dall'ordinamento giuridico.

Questa definizione postula il chiarimento del preciso significato delle locuzioni "rapporto giuridico" e "relazione giuridica": il primo sommariamente definibile come il nesso intercorrente tra due soggetti, la seconda come il nesso giuridicamente rilevante che si pone tra un oggetto ed un soggetto.

Fatta dunque salva una più approfondita l'analisi relativa a questi aspetti, comunque ultronei rispetto alla presente indagine, possiamo definire i beni in senso giuridico come gli oggetti o i termini di riferimento del rapporto (= nesso intersoggettivo) o della relazione (=nesso tra un soggetto ed un oggetto) qualitativamente connotati da un grado di tutela da parte dell'ordinamento giuridico dipendente dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva spettante al titolare.

L'oggetto del rapporto o della relazione consiste ordinariamente in un quid diverso dal soggetto: si identificherà in una cosa (un fondo, un brillante, un abito, una matita), nel risultato di un'idea (un procedimento tecnico, una composizione artistica), in una persona (il coniuge o il figlio), nell'utilità derivante da un servizio (per es., avere una cosa in un luogo piuttosto che in un altro: utilità derivante dal servizio di trasporto). Può essere tuttavia anche un elemento, un quid in qualche modo riconducibile al soggetto stesso: si pensi ai diritti personalissimi. Sono l'integrità personale, la riservatezza, l'onore beni in senso giuridico? Se è vero che a questa domanda difficilmente può esser data risposta negativa, occorre, al fine di verificare la fondatezza di quanto abbiamo detto in precedenza, porne immediatamente un'altra: è possibile dire che la mia integrità fisica nota1 , la mia riservatezza, il mio onore siano beni al di fuori di me, che sia configurabile un rapporto giuridico che in qualche modo valga a coinvolgere me come soggetto ed essi come beni? In effetti nell'ambito dei diritti personalissimi (peraltro esclusi dalle tematiche in esame) si può dire che oggetto e soggetto del diritto vengono a coincidere.

L'ambiguità irrisolta della concezione che vede il bene come oggetto del rapporto ed il rapporto come unico nesso riferibile ai soggetti ha d'altronde generato costruzioni problematiche come quella (concernente i diritti assoluti) del dovere di astensione inteso come dovere dei consociati di non turbare il godimento del diritto nota2. Ciò al fine di identificare un termine soggettivo ulteriore rispetto al titolare del diritto al quale riferire l'altro lato del rapporto.

Dall'oggetto del rapporto e della relazione va distinto il "contenuto" di essi. Il contenuto del rapporto giuridico è la condotta , che nel rapporto è destinata alla soddisfazione dell'interesse del soggetto sull'oggetto. Il contenuto della relazione giuridica consiste invece nelle facoltà in cui si può sostanziare la condotta del titolare destinata al soddisfacimento dell'interesse sottostante al diritto sull'oggettonota3.

Nel contenuto si sostanzia la singola situazione giuridica soggettiva: così è definibile tradizionalmente come agere licere nei diritti assoluti (secondo l'ampiezza di ogni singolo diritto soggettivo), come prestazione nei rapporti obbligatori che si situano nell'ambito di un rapporto (obbligatorio).

La diversa nozione dell'oggetto e del contenuto del rapporto e della relazione giuridica evidenzia che mentre l'oggetto può essere il medesimo per rapporti o relazioni diverse, invece il "contenuto" è necessariamente diverso . Lo stesso fabbricato può essere oggetto ad un tempo del diritto di proprietà, di usufrutto e di credito. Le tre situazioni giuridiche si differenziano appunto in base al "contenuto": il proprietario può fare del fondo ciò che vuole (il nesso che lo lega con il fondo è una relazione giuridica, non un rapporto), l'usufruttuario può goderne secondo la sua destinazione, facendo salva la rerum substantia, il creditore non può che pretendere una determinata condotta (ad es.: il trasferimento da parte del debitore nell'ambito di un contratto preliminare di vendita immobiliare).

L'interesse dei primi due si realizza in via diretta, al di fuori di un raporto intersoggettivo, mediante la esplicazione diretta, immediata d'un loro agere sul bene , quello del creditore viene invece realizzato dalla condotta nella quale più precisamente consiste la prestazione del debitore, vale a dire nell'ambito di un rapporto nota4.

La prestazione non deve esser confusa con l'oggetto del credito che è il bene giuridico cui tende il creditore: la prima forma il " contenuto " della condotta del debitore, che si pone come mezzo per realizzare l'interesse tutelato nel credito. La cosa sarà chiarita una volta messo a fuoco il concetto di oggetto mediato e immediato dell'obbligazione.

Svolte queste premesse, rileviamo che indubbiamente la "cosa", offre il primo e più importante "oggetto" nel campo del diritto. Ma questa pura e semplice identificazione non esaurisce tutto l'ambito di ciò che può essere oggetto di rapporti e relazioni giuridicamente rilevanti.

Innanzitutto occorre chiarire la differenza tra cosa e bene.

I concetti di "bene " e di " cosa" sono spesso utilizzati indifferentemente quali sinonimi, senza che si consideri che rappresentano concetti assai diversi, poichè il primo possiede una valenza di carattere giuridico, il secondo un significato di tipo naturalistico. "Cosa " è infatti una parte di materia (solida, liquida o gassosa).

Peraltro non ogni entità naturalisticamente qualificabile come cosa è un bene in senso giuridico.

Inversamente non ogni bene giuridicamente tale si identifica in una cosa.

Vediamo di verificare questi due asserti.

Può essere considerata un bene solo la cosa che possa essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione nota5.

Per questo motivo non sono beni l'aria aperta, l'acqua del mare (con l'eccezione della parte separata in modo da risultare di utilità es.: acqua in taniche, aria in bombole).

L'art. 810 cod . civ. muove per l'appunto da questi presupposti precisando che " sono beni (soltanto) le cose che possono formare oggetto di diritti ", cioè quelle suscettibili di appropriazione e di utilizzo e che, perciò, possono avere un valore.

Nel senso ristretto di cui all'art. 810 cod. civ. il bene è oggetto (diretto) dei soli diritti reali. Il medesimo può anche essere oggetto mediato (mediato in quanto oggetto diretto della prestazione, la quale tuttavia può consistere anche in una condotta non avente ad oggetto una cosa) dei diritti di credito, peraltro nelle sole obbligazioni di dare (ti devo cento euro).

Se invece devo costruire una diga, l'obbligazione ha per oggetto la prestazione e quest'ultima ha a propria volta quale oggetto l'attività di costruzione della diga. Analogamente si può dire se devo eseguire una rappresentazione teatrale, la mia obbligazione consiste nel mero facere che corrisponde alla recitazione, senza in questo caso avere per oggetto un'attività che si concreti in seguito in una cosa nota6.

Ecco allora che si può affermare, come detto, che vi sono beni in senso giuridico (la prestazione di costruire, la prestazione della recitazione) che non consistono in cose.

Svolta questa precisazione circa il significato di bene, si può notare che, quando ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. viene affermato che " il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ", quando si dice nell'art. 320 cod.civ. che "i genitori rappresentano i figli e ne amministrano i beni ", con il termine "beni" si devono intendere tutti i diritti (patrimoniali) suscettibili di negoziazione (e non soltanto i diritti sulle cose, i diritti reali): si tratta per l'appunto di beni in senso giuridico.

Tradizionalmente si distingue tra beni corporali ed incorporali. I primi sono quei beni che possono esser oggetto di percezione sensoriale o strumentale (energia elettrica, beni mobili ed immobili), i secondi sono creazioni astratte (marchio ed insegna, opere d'autore) nota7.

Ovviamente deve essere distinto il supporto materiale che veicola il bene immateriale da quest'ultimo. Il diritto sul primo è qualcosa di diverso dal diritto che investe l'altro nota8.

Note

nota1

Quando il fisico umano è riferibile ad un essere vivente non è certamente una cosa anche se è un bene giuridico, considerato come punto di riferimento di situazioni giuridiche soggettive, quali il diritto all'integrità personale (così anche Barbero, Il sistema di diritto privato, Torino, 1993, p. 121).
Una volta che fosse cessata la vita esso, invece, cesserebbe di essere un bene giuridicamente inteso nel senso più sopra precisato, assumendo la qualità di cosa, astrattamente oggetto di rapporti, pur dovendosi rilevare che, come tale, viene considerato extra commercium dall'ordinamento.
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nota2

Così Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958, p. 397.
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nota3

Sottolineano l'importanza di distinguere i concetti di oggetto e contenuto Barbero, op.cit., p. 119 e Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1988, p. 103.
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nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 56.
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nota5

Pino, Contributo alla teoria giuridica del beni, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1948, p. 825.
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nota6

Analoghe considerazioni in Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 56.
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nota7

Pugliatti, voce Beni: teoria generale, in Enc. dir., p. 173, Messinetti, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, p. 106 e Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, p. 357.
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nota8

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.121.
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Bibliografia

  • ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, I, 1958
  • GALGANO, Il negozio giuridico, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, 1988
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970
  • PINO, Contributo alla teoria giuridica dei beni, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

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