Il codice civile non contempla direttamente costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto giuridico . Questi eventi vengono presi in esame con riferimento al contratto dall'
art.1321 cod.civ., norma che ne inaugura la trattazione generale dandone la definizione come dell'accordo con il quale "due o più parti costituiscono, modificano o estinguono tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale".
Secondo un'opinione
nota1, le vicende del rapporto non concernerebbero tanto il rapporto in sè,
quanto le situazioni giuridiche soggettive riflesse dal rapporto stesso .
Se coniughiamo il risultato di questa riflessione con quanto si può verificare in relazione alla consistenza del rapporto in riferimento alla categoria dei diritti reali, ed in special modo della proprietà, potremmo concludere che, per queste situazioni soggettive non dovrebbe parlarsi di nascita del rapporto, bensì di
insorgenza del diritto (a titolo eventualmente originario). In tale caso infatti si tratta di diritto che non vive, non si esplica in un rapporto
nota2 .
Note
nota1
Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p.52. Contra Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1972, p.7; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.89; Perlingieri, Profili istituzionali di dir.civ., Napoli, 1979, p.287, per i quali le vicende si riferiscono all'intero rapporto.
top1nota2
Analogamente Pugliatti, voce Acquisto del diritto, in Enc.dir., I, Milano, 1958, p.509.
top2Bibliografia
- ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952
- DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, XXIII, 1972
- PERLINGIERI, Profili istituzionali di diritto civile, Napoli, 1979
- PUGLIATTI, Acquisto del diritto, Milano, Enc.dir., I, 1958
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002