Rapporto giuridico e rapporto obbligatorio: quale differenza




Si pone preliminarmente la questione di verificare la distinzione tra la nozione generale di rapporto giuridico e quella più specifica di rapporto obbligatorio . La questione è per lo più del tutto trascurata dagli interpreti sulla scorta dell'inespresso presupposto della sostanziale coincidenza dei due termini. Se è innegabile che il rapporto obbligatorio è di gran lunga la fattispecie più rilevante di rapporto giuridico, un'impostazione coerentemente rigorosa impone tuttavia di indagare sulla chiara non esaustività della categoria meno comprensiva di nessi relazionali intersoggettivi.

Dopo aver ricordato l'ampio ambito dei rapporti giuridici non patrimoniali afferenti agli obblighi di natura familiare (che, come tali, non rientrano nella nozione di rapporto obbligatorio), è possibile mettere a fuoco il nesso che si pone tra titolare della proprietà e titolare di un diritto reale minore sullo stesso bene.

A questo riguardo, dopo aver ribadito l'estraneità alla nozione di rapporto del nesso relazionale che si pone tra diritti assoluti ed il titolare dei medesimi, nesso qualificabile in chiave di relazione giuridica (vale a dire quella relazione tra soggetto ed oggetto non mediata da rapporto alcuno), è tuttavia indispensabile compiere alcune precisazioni circa l'essenza dei diritti reali parziari.

Se è infatti vero che l'assolutezza ha a che fare con la strutturale assenza di un rapporto giuridico in cui situare il diritto , è altresì da rimarcare che una situazione perfettamente descrivibile in questi termini è propria soltanto del diritto di proprietà. Per quanto infatti attiene ai diritti reali in re aliena è comunque prospettabile l'esistenza di un rapporto (vale a dire un nesso intersoggettivo) nella misura in cui esiste sia il titolare del diritto reale minore sia il soggetto titolare del diritto di proprietà sullo stesso bene. Poichè, in altri termini, il proprietario del bene ed il titolare del diritto reale parziario sul medesimo bene devono necessariamente avere a che fare l'uno con l'altro, è dato di poter riferire dell'esistenza tra i medesimi di un rapporto giuridico, sia pure limitatamente al momento costitutivo del diritto nonchè alle eventuali vicende modificative (ovvero agli aspetti patologici: si pensi all'abuso dell'usufruttuario (art. 1015 cod.civ.) ed all'eventuale rimedio estremo consostente nell'estinzione del diritto).

Di rapporto giuridico è dato dunque di poter parlare non soltanto con riferimento a vicende afferenti ad obbligazioni, bensì anche con aspetti che riguardano direttamente la costituzione, la modificazione o l'estinzione del diritto reale minore.

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