Il rapporto e la relazione giuridica



Le norme collegano alla verificazione degli elementi propri delle fattispecie che esse stesse prevedono specifici effetti giuridici. Talvolta queste fattispecie sono costituite secondo il paradigma del rapporto nota1, altre volte esse costituiscono semplicemente la base per la produzione di determinati effetti qualificabili come meri fatti giuridici (es.: il decorso del tempo che produce l'estinzione del diritto; la qualificazione di cose o di persone da cui scaturiscono nozioni come la capacità o l'incapacità delle persone), altre volte infine vengono a disciplinare uno speciale collegamento tra una cosa, un bene della vita, ed un soggetto (nesso al quale riserveremo l'appellativo di relazione ). Lo studio che seguirà avrà propriamente per oggetto il rapporto e la relazione giuridica.

Il rapporto giuridico è definibile come la relazione esistente tra due soggetti regolata dal dirittonota2.

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Questo nesso relazionale si può dire costituisca la misura rispettivamente della posizione attiva di potere facente capo al soggetto attivo del rapporto e della posizione passiva di dovere facente a capo al soggetto passivonota3 .

Soggetto passivo e soggetto attivo sono pertanto anche chiamati parti del rapporto, parti da cui vengono distinti i terzi, ossia tutti gli ulteriori soggetti estranei al rapporto.

Regola assai importante è che il rapporto giuridico produca effetti solo tra le parti dello stesso: si dice anche che res inter alios acta neque nocet neque prodest, per significare che gli effetti del rapporto non riguardano i terzinota4. Verificheremo in altra occasione la possibilità di operare la distinzione di questi effetti tra effetti diretti (che sono quelli ai quali si allude, per escludere appunto il dispiegamento di un'efficacia del rapporto ulteriore rispetto alle parti) ed effetti indiretti, la cui produzione non è esclusa nei confronti dei soggetti diversi dalle parti.

Per quanto attiene alla struttura del rapporto, in via generale, giova rilevare che il nesso intersoggettivo in cui propriamente si sostanzia il rapporto giuridico ha, quale ulteriore elemento di riferimento, un oggetto, inteso come il bene giuridico che costituisce il punto di incontro dell'interesse dei soggetti.

Il rapporto giuridico è infine suscettibile di essere misurato per il tramite delle situazioni giuridiche soggettive che trovano svolgimento nel rapporto, altrove descritte come variamente configurate in senso negativo o positivo. Si pensi al caso di Tizio che è debitore di Caio della somma di 100. Il rapporto tra questi soggetti è contrassegnato dal diritto di credito di Caio e, correlativamente, dall' obbligazione di Tizio. Diritto di credito ed obbligazione sono le situazioni giuridiche soggettive alla cui stregua appunto misurare il rapporto intercorrente tra Tizio e Caio.

L'ipotesi più frequente riferibile ai rapporti interprivati è costituita dalle ipotesi in cui la situazione soggettiva attiva assume la consistenza del diritto soggettivo. Ai rapporti tra privato ed Amministrazione si addice invece la figura dell'interesse legittimo e del potere (rectius : potestà).

Una volta costruito il rapporto giuridico in via astratta in base alla triade costituita da soggetto/oggetto/contenuto, si perviene ad uno schema che è suscettibile in concreto delle più varie applicazioni.

Partitamente sono oggetto di disamina il soggetto, sotto la specie delle varie entità alle quali è per l'appunto attribuibile una consistenza soggettiva, l'oggetto, inteso come il bene giuridico sul quale si appunta l'interesse del soggetto e, da ultimo, le situazioni giuridiche soggettive che valgono a connotare i rapporti, intesi come i nessi intersoggettivinota5.

I collegamenti giuridicamente rilevanti tra soggetti e "misurati" dalle situazioni soggettive non esauriscono le modalità di riferimento di un soggetto giuridico rispetto all'oggetto. Occorre qui brevemente introdurre anche la nozione di relazione giuridica. Con questa locuzione è possibile descrivere lo specifico nesso tra un soggetto ed un oggetto che non venga mediato nell'ambito di un rapporto. Si tratta, in definitiva, di quel collegamento tra le cose, i beni della vita, ed un soggetto che si compendia nella somma delle facoltà riferibili ai diritti reali. Non a caso essi, la cui trattazione esula dal presente ambito, sono contrassegnati da qualità come l'immediatezza e l'assolutezza, giuridicamente significative di questa autonomia. Ai nostri fini conta unicamente precisarne il dato caratterizzante, chiarendo la differenza strutturale rispetto ai rapporti.

Nell'ambito di questi ultimi, una volta prese in considerazione le caratteristiche di quelli tra di essi che si pongono al di fuori delle regole proprie del diritto (rapporti di cortesia), nonchè dei rapporti la cui tutela giuridica può essere definita parziale (obbligazioni naturali), approderemo allo studio del rapporto obbligatorio.

Occorrerà tuttavia preventivamente aver dato conto delle vicende costitutive modificative ed estintive, non già soltanto del rapporto giuridico in senso ampio, bensì anche delle situazioni soggettive che si innestano nella relazione giuridica, intesa appunto come il nesso intercorrente tra il soggetto e l'oggetto del diritto.

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A questo proposito si dovrà spendere qualche attenzione anche verso i due elementi da ultimo citati, vale a dire il termine soggettivo ed oggettivo del rapporto e della relazione giuridica, verificando la nozione di "parti" del rapporto e quella di "oggetto" del medesimo.

Note

nota1

Secondo l'opinione tradizionale, il rapporto giuridico costituisce la figura di maggior consistenza della più vasta categoria delle situazioni giuridiche. Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.64. Probabilmente i più articolati ed approfonditi studi della moderna dogmatica giuridica italiana relativamente alle vicende del rapporto giuridico sono quelli messi a punto da Mario Allara, per alcuni versi ancora attuali sebbene condotti alla fine degli anni '30, cioè alla stregua del previgente codice civile del 1865 (per una revisione aggiornata di essi si veda la recente edizione di Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999). Occorre immediatamente avvisare chi legge della diversa (rispetto a quella accolta in questo lavoro) accezione di rapporto da cui prendeva le mosse l'Autore, nozione comprensiva, in particolare, dei "rapporti reali", vale a dire dello svolgimento delle situazioni soggettive riconducibili ai diritti reali (Allara, cit. p.27).
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nota2

Questa è la definizione comunemente accolta. V'è in dottrina (Cicala, Il rapporo giuridico, Milano, 1959, p.49; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.57) chi ha costruito il rapporto giuridico come la relazione tra un dato soggetto e l'ordinamento giuridico per il tramite di una norma giuridica. In tale modo i soggetti dell'ordinamento giuridico sarebbero l'uno con l'altro in collaborazione reciproca, ma comunque tutti sottoposti al diritto. Non tanto viene negata l'esistenza di rapporti intersoggettivi, quanto essi vengono degradati al rango di semplici rapporti di fatto la cui valenza sarebbe data dalla rilevanza degli effetti dell'applicazione della norma giuridica. Il rapporto giuridico in senso proprio si identificherebbe soltanto in quello che intercorre tra ciascuno dei soggetti e l'ordinamento giuridico.

Se questa costruzione ha l'innegabile pregio di risultare idonea ad essere applicabile a tutti i beni e le situazioni giuridiche soggettive (riconducendo ad unità, secondo un paradigma unitario i diritti relativi con i diritti reali e quelli personalissimi), sembra tuttavia peccare di eccessiva astrattezza, giungendo a configurare il rapporto che lega debitore e creditore nell'ambito di un'obbligazione pecuniaria come un duplice rapporto giuridico di ciascuno di questi due soggetti con l'ordinamento che, per così dire, "medierebbe" la relazione tra essi:

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Se, rifuggendo da una visione forzatamente unitaria del fenomeno, approdiamo ad una concezione che si ispira alla realtà concreta, possiamo giungere a configurare in chiave di rapporto soltanto il nesso che lega due o più soggetti dell'ordinamento, definendo con un diverso termine (relazione) quel nesso (avente differente struttura e natura) che lega un soggetto ad un oggetto. Si esce così da un'equivocità terminologica che ha prodotto i propri effetti anche in relazione alla concezione della struttura stessa dei vari tipi di diritto.
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nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.69; Rescigno, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1982, p.241.
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nota4

Torrente-Schlesinger, cit., p.64.
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nota5

Sottolinea come si possa parlare di rapporti solo in presenza di situazioni intersoggettive S.Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, p.52, con ciò venendo ad inaugurare una diversa linea di pensiero rispetto alla visione tradizionale (cfr. supra, la precedente nota 1).
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Bibliografia

  • ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999
  • CICALA, Il rapporto giuridico, Milano, 1959
  • RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1982
  • SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947

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