Legge del 1985 numero 47 art. 47


DIRITTI DELL'ACQUIRENTE
(L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto)
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001).

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