Legge del 1985 numero 47 art. 5


(abrogato) OPERE DI AMMINISTRAZIONI STATALI
[Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 28 dello stesso Dpr).

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