Legge del 1985 numero 47 art. 19


(abrogato) CONFISCA DEI TERRENI
[La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 44, II comma, dello stesso Dpr).

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