Legge del 1985 numero 47 art. 11


(abrogato) ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
[In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 42 dello stesso Dpr).

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