Legge del 1985 numero 47 art. 12


(abrogato) OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE
[Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 34 dello stesso Dpr).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 47 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti