Legge del 1985 numero 47 art. 14


(abrogato) OPERE ESEGUITE SU SUOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI
[Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 35 dello stesso Dpr).

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