Legge del 1985 numero 47 art. 1


CAPO I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia. Sanzioni amministrative e penali
LEGGE - QUADRO

1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capp. I, II e III della presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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