Legge del 1985 numero 47 art. 22


(abrogato) NORME RELATIVE ALL'AZIONE PENALE
[L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti]
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001 e sostituito dall'articolo 45 dello stesso Dpr).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 47 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti