Legge del 1975 numero 382 art. 8


Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e
con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la
programmazione economica, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le
norme delegate di cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente
sentite le regioni, le quali potranno far pervenire le proprie
osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme
proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte,
unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Si prescinde dal parere della commissione parlamentare qualora non
sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.
Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame
preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al
definitivo parere della commissione parlamentare di cui al primo
comma.
Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro
30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le
norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

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