Legge del 1975 numero 382 art. 6


Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria, diretti:
a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle
amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega
delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti
delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c)
nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
attuazione dei loro statuti;
b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie
ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli
centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli
saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli
impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali,
precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia
stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di
assunzione;
c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed
economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera
b) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai
sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della presente legge e
dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni
statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale,
eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera
e).
Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che
della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del
trasferimento degli uffici periferici;
2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del
personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni,
assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonché per
disciplinare l'amministrazione del personale stesso.

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