Legge del 1975 numero 382 art. 4


I primi due commi dell'articolo 62 della L. 10 febbraio 1953, n.
62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle
province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi
delegate dalla regione e nelle materie subdelegate è attribuito
rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della
citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività
di tali deliberazioni, princìpi analoghi a quelli stabiliti negli
articoli 45 e 47.

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