Legge del 1975 numero 382 art. 2


In caso di persistente inattività degli organi regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative
alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro
termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura
degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale (La Corte Costituzionale, con sentenza 13 febbraio 1995, n. 36,
ha dichiarato che spetta allo Stato disporre la sostituzione
dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i
beni e le attività culturali ai fini del compimento degli atti
necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale
paesistico).

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