Legge del 1975 numero 382 art. 7


I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:
a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;
b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i princìpi dell'unità e della mobilità;
c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni (Per la proroga della delega vedi la nota 2/a all'art. 1 che precede. Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, è stata data attuazione alle deleghe previste dall'art. 6 della presente legge).

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