Legge del 1913 numero 89 art. 65




Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell’obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 495, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

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