Legge del 1865 numero 2359 art. 42


L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica
utilità sarebbe derivata alla parte del fondo compresa nella
espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità
dovuta al proprietario.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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