Legge del 1865 numero 2359 art. 8


Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o
periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i
picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per
eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in una sanzione
amministrativa estensibile a lire 60.000 (Le sanzioni originarie dell'<> sono state
depenalizzate dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma della
stessa l. 24 novembre 1981, n. 689), salvo le maggiori pene
stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.
Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello
Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta
all'Autorità giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto
(Le Sottoprefetture sono state abolite con r.d.l. 2 gennaio
1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture), o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la
formazione dei suddetti piani.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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