Legge del 1865 numero 2359 art. 3


Qualunque domanda che venga fatta da Province, da Comuni, da corpi
morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica
utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa
presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno
finite.
Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima
che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni
che esse devono occupare.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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