Legge del 1865 numero 2359 art. 17


Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il
Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun
Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale
per il termine di quindici giorni continui.
L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve
annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno
di detti Comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle
pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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