Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 158


PROPOSTE DI AUMENTO DI CAPITALE (Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 25 dell’art. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell’art. 7 dello stesso decreto)

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.
(Comma modificato dall'art. 3, comma 25, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. 27/2010. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 40, comma 16, lett. a) e b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 16, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
(Comma modificato dall'art. 3, comma 25, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. 27/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 40, comma 16, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.
(Comma sostituito dall'art. 9.87, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall'art. 40, comma 16, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.
(Comma aggiunto dall'art. 3, comma 21, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
[4. La società incaricata della revisione contabile di più di una delle società partecipanti a una fusione o a una scissione può redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti.]
(Comma soppresso dall'art. 9.87, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
[5. Il parere previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile è reso dalla società incaricata della revisione contabile.]
(Comma soppresso dall'art. 9.87, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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