Riduzione della penale



Il contenuto economico della clausola penale può essere oggetto di un intervento riduttivo da parte del giudice.
L'art. 1384 cod.civ. prescrive infatti che la penale possa essere diminuita se l'obbligazione è stata in parte eseguita ovvero se l'ammontare della penale stessa è manifestamente eccessivo (ciò che, ex lett. f) art. 33 Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) varrebbe tuttavia a qualificare più radicalmente la penale come vessatoria, dunque nulla ) nota1. Questo risultato può essere oggetto di domanda in via di azione oppure anche introdotto in via di eccezione (Cass. Civ. Sez. II, 7859/94). E' invece dubbio se il relativo potere sia esercitabile anche d'ufficio (Cass. Civ. Sez. I, 10511/99; Cass. Civ., Sez.I, 8188/03) ovvero soltanto su eccezione di parte (Cass. Civ. Sez. II, 10439/98). In senso favorevole alla prima opinione è stato osservato come il potere officioso del giudice non sarebbe limitato all'ipotesi dell'importo manifestamente eccessivo, ma comprenderebbe anche il caso in cui la riduzione sia da collegare ad una parziale esecuzione della prestazione dedotta nell'obbligazione (18128/05). Addirittura è stato deciso che il potere di riduzione ad equità della penale, in quanto collegato ad un interesse generale, potrebbe essere esercitato anche nell'ipotesi in cui le parti ne avessero espressamente pattuito l'irriducibilità (Cass. Civ. Sez. II, 21066/06).
Si vuole che la clausola svolga la propria funzione di predeterminazione del contenuto economico del danno senza tramutarsi in uno strumento di arricchimento per il creditore nota2 . Questa ratio costituisce anche un criterio di orientamento ai fini della valutazione quantitativa della riduzione. Da questo punto di vista si rinvengono in giurisprudenza affermazioni quali quella secondo la quale la valutazione del pregiudizio andrebbe ancorata ad una valutazione ex ante , incardinata cioè al tempo dell'insorgenza dell'obbligazione e non al momento della produzione del danno (Cass. Civ. Sez. III, 4146/81; Cass. Civ. Sez. III, 1130/76; Cass. Civ. Sez. II, 8806/03, la quale ha escluso ogni rilevanza dell'entità del concreto pregiudizio subito dal creditore). Il punto, evidentemente connesso alla natura contrattuale della responsabilità ed al criterio della prevedibilità del danno risarcibile di cui all'art. 1225 cod. civ., è comunque controverso. Da ultimo occorre comunque riferire come sia stato ribadito il riferito indirizzo, volto a destituire rilievo alle sopravvenienze (Cass. Civ. Sez. II, 15468/09).
In particolare si è rilevato che, al riferito fine, occorre avere riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione nota3, avendo tuttavia presente l'incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse del creditore riferita anche al tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita (Cass. Civ. Sez. III, 9298/99). In definitiva il criterio che il Giudice dave utilizzare per valutare se la penale sia eccessiva deve avere carattere oggettivo, ancorato cioè non alla situazione economica soggettiva delle parti, ma alla considerazione del reale interesse del creditore ed all'eventuale squilibrio tra le posizioni delle parti (Cass. Civ., Sez. II, 7180/12).

Note

nota1

Si tratta di una norma inderogabile, che, come tale, non consente la rinunzia preventiva del debitore: cfr.Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 341; Moscati, Riduzione della penale e controllo sugli atti di autonomia privata, in Giust.civ., 1982, p. 1978; Marini, La clausola penale, Napoli, 1984, p. 150.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.232.
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nota3

Cfr. De Nova, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.657.
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Bibliografia

  • DE NOVA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MARINI, La clausola penale, Napoli, 1984
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • MOSCATI, Riduzione della penale e controllo sugli atti di autonomia privata, Giust.civ., I, 1982

Prassi collegate

  • Inefficacia o riducibilità della clausola penale eccessiva

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