Aspetti strutturali della clausola penale



La clausola penale (art. 1382 cod.civ. ), pur essendo ordinariamente compresa in un contratto nota1, corrisponde ad un negozio autonomo, connotato da un oggetto e da una funzione propria nota2. Essa non può dirsi infatti indispensabilmente collegata all'atto negoziale che costituisce la fonte dell'obbligazione alla quale si riferisce. Quest'ultima ipotesi concerne i casi in cui la penale sia stata prevista, ad esempio, in previsione di un danno proveniente da illecito extracontrattuale.
Può farsi inoltre applicazione della clausola sia nel caso in cui il contraente chieda la risoluzione del contratto, sia in quello in cui egli proponga domanda volta a conseguire l'esecuzione coatta degli obblighi scaturenti dal medesimo; (Cass. Civ. Sez. II, 6561/91). In quest'ultima ipotesi, se la penale contempla soltanto l'inadempimento inteso come definitivo fallimento del risultato programmato convenzionalmente, il contraente che se ne gioverebbe ben può scegliere di insistere per ottenere l'adempimento. Ne discende che il risarcimento del danno sarà in tal caso regolato secondo i criteri ordinari (Cass. Civ. Sez.II, 16492/02).
In modo apparentemente contrastante con la riferita configurazione della penale come negozio autonomo è stato deciso che, nel caso in cui il contratto cui accede sia nullo, la clausola penale in esso contemplata non possa non caducarsi parallelamente (Cass.Civ. Sez. II, 2209/02).
In realtà è possibile condividere quest'opinione, tuttavia salvando l'autonomia della clausola in discorso. E' in questo senso prospettabile l'esistenza di un collegamento negoziale tra essa ed il negozio principale. Stante la stretta strumentalità della pattuizione rispetto al contratto, l'invalidità di quest'ultimo non potrà non travolgere anche la clausola.
Addirittura nulla è stata inoltre reputata la penale apposta al contratto di leasing c.d. traslativo con la quale si dispone sia l'acquisizione dei canoni pagati sia il pagamento in unica soluzione di tutti i canoni a scadere (Tribunale di Roma, 14 gennaio 1998).Quanto alle condizioni di operatività, la penale prescinde dalla preventiva costituzione in mora del debitore, risultando dovuta in relazione alla semplice verificazione dei fatti (inadempimento o ritardo in essa previsti (Cass. Civ. Sez. I, 10511/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 4463/78) nota3.
Il debito afferente al corrispettivo stabilito nella clausola penale possiede, secondo la prevalente giurisprudenza, natura di debito di valuta e non di valore (Cass. Civ. Sez. III, 3641/98 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 4126/95).

Note

nota1

Nella prospettiva del codice la clausola penale costituisce infatti una pattuizione accessoria del contratto: cfr.Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1980, p.332.
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nota2

Ritengono che la clausola penale costituisca un patto autonomo che può rafforzare qualunque obbligazione Trimarchi, La clausola penale, Milano, 1954, p.21 e Magazzù, voce Clausola penale, in Enc.dir., p.189.
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nota3

Di conseguenza non sarebbe configurabile allorchè fosse collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o comunque non imputabile al debitore (Magazzù, cit., p.192). Compatibile invece risulta la clausola penale con l'apposizione di un termine di adempimento: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 20481/11.
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