Legge del 1990 numero 386 art. 3


ASSEGNI E CAMBIALI
Clausola penale

Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche
solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile
obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che
agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari
al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per
la somma rappresentante la penale.

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