Determinazione del danno risarcibile



Quali conseguenze pregiudizievoli deve comprendere il risarcimento del danno?
Il principio generale, sinteticamente evocato ancorchè enunciato da due distinte disposizioni normative, può essere riassunto nelle proposizioni che seguono.

  1. Occorre risarcire tutti i pregiudizi che possano, dal punto di vista del danno emergente o del lucro cessante , esser ritenuti conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento (art. 1223 cod.civ.');
  2. Se l'inadempimento è soltanto colposo, dette conseguenze negative devono corrispondere anche a quelle che ordinariamente si producono in esito alla condotta inadempiente, siano dunque prevedibili secondo un criterio di media diligenza al tempo in cui è sorta l'obbligazione. S e la condotta del debitore è dolosa, costui deve invece risarcire anche i danni non prevedibili (art. 1225 cod.civ.). Il tema in esame deve essere approfondito in relazione a distinti aspetti. Innanzitutto occorrerà chiarire il concetto di nesso di causalità che, dal punto di vista strettamente logico, sembra porsi come un prius rispetto al tema in discorso (occorrerebbe infatti prima stabilire se il danno sia stato causato dal debitore e poi determinarne la risarcibilità). La causalità tuttavia, nell'ambito del diritto civile ed in special modo dell'illecito contrattuale, presenta alcune peculiarità. Essa deve, infatti, essere raccordata con il problema della determinazione del risarcimento del danno. In questa direzione è di estrema importanza valutare l'autonomo requisito della prevedibilità del danno in capo al debitore, prevedibilità che, ragguagliata al tempo di assunzione dell'obbligazione, si pone come un limite al risarcimento del danno. Da considerare, inoltre, che il debitore è responsabile anche se si avvale, ai fini di provvedere all'adempimento, dell'opera di ausiliari (art. 1228 cod.civ. ) e che la condotta del creditore può variamente rilevare, nel senso di aggravare o diminuire le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento. Ai sensi dell'art. 1227 cod.civ. il concorrente fatto colposo del creditore, cui incombe l'onere di evitare il danno, può valere pertanto a diminuire l'entità del risarcimento.

Non meno rilevante del nesso causale si palesa l'analisi delle componenti del danno che si compendiano con le locuzioni di danno emergente e lucro cessante.

Appartengono, infine, all'indagine intrapresa le pattuizioni con le quali viene esclusa o limitata la responsabilità per le obbligazioni volontariamente assunte (art. 1229 cod.civ.), quelle che valgono a predeterminare l'incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del debitore (clausola penale: art. 1382 cod.civ. ), la determinazione dell'ammontare del risarcimento che, ove occorre, può essere effettuata facendo ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 cod.civ.).

A mettere in crisi il concetto dicotomico in parola la nozione di perdita di chance, di opportunità. La chance, intesa come occasione favorevole di ottenere uno specifico bene o risultato, non corrisponderebbe ad una semplice aspettativa di fatto ma sarebbe valutabile come entità patrimoniale autonomamente valutabile. La perdita della stessa, cioè della possibilità di attingere al risultato utile, verrebbe a sostanziare un danno concreto ed attuale, pertanto risarcibile. Si pensi alla perdita della vendita dell'appartamento a causa dell'abuso edilizio sugli enti comuni (Tribunale di Palermo, 23 aprile 2015) alla perdita di clientela per il professionista che non sia stato inserito nell'elenco telefonico (Tribunale di Milano, Sez. XI, 5524/2015). Specialmente rilevante è il tema in riferimento alla materia degli appalti pubblici: una volta annullato il provvedimento di aggiudicazione dell'opera, infatti, spesso non è più possibile comunque indire un'altra gara, dal momento che le lungaggini del giudizio si sovrappongono ai tempi di realizzazione dei lavori, magari già ultimati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3249/2015).

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