Codice Civile art. 1382


SEZIONE II Della clausola penale e della caparra (EFFETTI DELLA CLAUSOLA PENALE)
1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d' inadempimento o di ritardo nell' adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l' effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

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