Il silenzio



Il silenzio ex se parrebbe del tutto privo di un significato giuridico. Esso viene in considerazione in rapporto a circostanze di fatto e di diritto particolari, nelle quali cioè esso assume una portata specifica nota1 .

Non si puó omettere a questo proposito di evidenziare la rilevanza dell'atteggiamento omissivo serbato dalla Pubblica Amministrazione con riferimento alle istanze ad essa dirette: la materia è oggetto di studio nell'ambito del diritto amministrativo ove rinvengono specifica disciplina i casi di silenzio-assenso, di silenzio-rigetto, di silenzio-rifiuto (Cass. Civ. Sez. I, 4422/96 ) (o anche silenzio-inadempimento) e dei conseguenti riflessi civilistici.Prenderemo inoltre partitamente in esame la rilevanza del semplice silenzio in tema di dolo negoziale (Cass. Civ. Sez. I, 8295/94 ).

Per quanto attiene alla materia oggetto della nostra indagine, avente quale punto di riferimento la manifestazione della volontà negoziale, è possibile sgombrare il campo da equivoci in relazione ad almeno due ipotesi:

  1. nel caso di silenzio convenzionalmente significativo , ossia quando le parti ne abbiano stabilito preventivamente il significato. Pensiamo al caso in cui le parti si accordino nel senso che, una volta che una abbia inviato all'altra la proposta di acquistare un determinato quantitativo di merce per un certo prezzo, il silenzio mantenuto dall'altra nel termine di quindici giorni conduca alla conclusione del contratto;
  2. nel caso di silenzio tipizzato dalla legge . Ad esempio l'art. 1399 cod. civ. (silenzio=mancata ratifica). Qui il contegno omissivo assume una rilevanza che viene stabilita dalla legge senza che possa esser data la possibilità di configurare un differente esito (es.: provando la non intenzionalità della condotta silenziosa allo scopo di evitarne le conseguenze). Al di là di tali previsioni il silenzio non è di per sè significativo nota2. Se mi inviano un libro indicando che nel caso in cui non risponderò esso si intenderà acquistato, il mio contegno omissivo non possiederà certo una valenza idonea a determinare la conclusione del contratto. Dunque non è possibile configurare il silenzio come manifestazione negoziale, neppure a fronte di una dichiarazione dell'altra parte che qualifichi l'inerzia come fonte di obbligazione (Cass. Civ. Sez. II, 25290/07 ). Questa conclusione attualmente può dirsi codificata. L'art. 57 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 vieta espressamente il divieto di forniture di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. In tale ipotesi il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.


Dunque, in armonia rispetto alla comune interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, non vale in diritto il detto "chi tace acconsente" nota3. Diversa rilevanza possiede il silenzio quando, come detto, concorrano determinate circostanze che lo rendono rilevante. Si dice a tal proposito che se la parte aveva per legge/per consuetudine /per contratto/secondo buona fede, l'onere di formulare una dichiarazione, il contegno silenzioso può suonare come approvazione nota4 .

Si prenda quale esempio l'art. 1712 cod. civ. : il mandatario deve comunicare al mandante l'esecuzione dell'affare; il ritardo del mandante a rispondere per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi importa approvazione anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni.

Vi sono fattispecie nelle quali la natura giuridica della condotta di chi serba silenzio è dubbia.

Nella fattispecie di cui all'art. 1333 cod. civ. (contratto con obbligazioni a carico del solo proponente), il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Chi costruisce la fattispecie come atto unilaterale degrada il silenzio a mero fatto nota5 ; chi invece parla, in relazione alla figura evocata di negozio giuridico, è costretto a conferire rilevanza all'intenzionalità del silenzio: potrebbe esser data prova che, nonostante il mancato rifiuto, in realtà l'oblato voleva rifiutarenota6 .

Nel corso dell'esame che segue analizzeremo diverse fattispecie concrete, procedendo di volta in volta anche alla classificazione delle stesse in chiave di fatto, ovvero di negozio giuridico.

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 795.
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nota2

Conforme la dottrina: cfr. Roppo, Formazione del contratto, in Enc.giur.Treccani, p. 7.
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nota3

Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 171.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol.III, MIlano, 2000, p. 211.
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nota5

Sacco, La conclusione dell'accordo, in I contratti in generale, t.1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 63.
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nota6

Così Patti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, p. 173.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PATTI, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, Enc.dir., 1978
  • ROPPO, Formazione del contratto , Enc.giur.Treccani


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