Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8295 (11/10/1994)


Il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma dell' art. 1439 cod. civ., può concretizzarsi solo quando l' inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l' inganno perseguito. Pertanto, il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l' altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8295 (11/10/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti