Codice Civile art. 1712


COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO
1. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l' esecuzione del mandato.
2. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell' affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

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