Il patto di retrovendita o di riacquisto



Il patto di retrovendita (pactum de retrovendendo) identifica la clausola apposta alla vendita o l'autonomo contratto in forza del quale colui che ha acquistato si obbliga a ritrasferire al venditore il bene alienatogli entro un dato termine. Mancando una previsione normativa in proposito, il patto di retrovendita viene ritenuto praticabile nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti (art. 1322 cod.civ.).

E' inoltre possibile configurare una pattuizione di segno specularmente inverso rispetto a quella appena considerata: si pensi ad una stipulazione di riacquisto (pactum de retroemendo), in virtù della quale il venditore si obbliga a riacquistare la cosa entro un certo tempo.

Entrambi questi accordi sono caratterizzati da effetti meramente obbligatori nota1. In questo il patto di retrovendita differisce da quello di riscatto, dotato di opponibilità ai terzi:pertanto, se A vende a B l'appartamento in Roma, Via Appia n.23 e le parti convengono un semplice patto di retrovendita, qualora B alieni successivamente a C il detto bene, A non potrà recuperarlo presso C, al quale la stipulazione non risulta opponibile.

L'efficacia semplicemente interna della retrovendita esplica la propria influenza anche in relazione alle concrete modalità operative di essa. Il pactum de retrovendendo genera infatti in capo all'acquirente il semplice impegno a concludere un ulteriore atto di (ri)trasferimento in favore dell'alienante. Si tratta in buona sostanza di un effetto del tutto analogo a quello sortito dal contratto preliminare, la cui natura, non a torto, viene reputata omogenea rispetto alla pattuizione in esame nota2. In definitiva, il patto di retrovendita è qualificabile in chiave di accordo preliminare unilaterale, dal quale cioè scaturisce in capo ad un solo soggetto (l'acquirente) l'obbligazione di vendere ad altro soggetto (il venditore), mentre costui è libero di acquistare o meno nota3.

La natura di impegno preliminare non può non implicare l'applicabilità della relativa disciplina, con particolare riferimento al rimedio dell'esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 2441/88 ) nota4.

Note

nota1

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.769.
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nota2

Sull'assimilabilità del patto di retrovendita ad un contratto preliminare, cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.138; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.337; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Milano, 1972, p.604.
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nota3

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.158.
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nota4

In questo senso Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.614.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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